PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
SEQUESTRO E CONFISCA DI BENI
NON COSTITUITI IN AZIENDA

Art. 1.

      1. La confisca non pregiudica i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, quando l'atto da cui il credito deriva non è funzionale all'attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero quando il titolare dimostra di averne ignorato senza colpa il nesso di funzionalità.
      2. Se ricorrono le condizioni indicate al comma 1, la confisca non pregiudica altresì:

          a) i diritti di coloro che hanno compiuto atti di esecuzione o che sono intervenuti nella esecuzione forzata anteriormente al sequestro;

          b) i diritti di credito non assistiti da garanzie reali che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, se il restante patrimonio dell'indiziato risulta insufficiente al loro soddisfacimento;

          c) i diritti personali di godimento, ove il contratto abbia data certa anteriore al sequestro.

      3. Colui a favore del quale è stata fatta una promessa di pagamento o una ricognizione di debito deve altresì provare il rapporto fondamentale; nel caso di titoli di credito il portatore deve altresì provare il rapporto che ne legittima il possesso.
      4. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2645-bis del codice civile, se ricorrono le condizioni indicate al comma 1, il sequestro e la confisca non pregiudicano i diritti derivanti dal contratto preliminare quando l'atto è stato trascritto

 

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prima del sequestro e vi è congruità tra le prestazioni.
      5. Se sono confiscati beni intestati a terzi, sugli stessi concorrono i soli creditori dell'intestatario, ai sensi dell'articolo 4; sui beni del proposto non concorrono i creditori del terzo intestatario formale.

Art. 2.

      1. Il creditore che intende soddisfarsi in tutto o in parte sui beni sottoposti a sequestro deve farne domanda al giudice delegato.
      2. La domanda deve contenere le generalità del creditore e l'indicazione della somma, del titolo da cui il credito deriva, delle eventuali ragioni di privilegio e dei documenti giustificativi.
      3. La domanda deve altresì contenere l'attestazione del creditore, resa personalmente o a mezzo di mandatario speciale, che il credito è vero e reale.
      4. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni vengono eseguite presso la cancelleria.
      5. La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.
      6. La domanda deve essere depositata, a pena di decadenza, anteriormente al provvedimento di confisca.
      7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta la domanda, anche per interposta persona, per un credito fraudolentemente simulato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.

Art. 3.

      1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate azioni esecutive. Quelle precedentemente intraprese restano sospese sino all'esito del procedimento di prevenzione e i beni oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario.

 

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      2. Le esecuzioni vanno riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro o della confisca. In caso di confisca esse si estinguono.
      3. In caso di confisca, il creditore procedente e quelli intervenuti anteriormente al sequestro sono soddisfatti dallo Stato nei limiti del valore dei beni e ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2741 e seguenti del codice civile, se ed in quanto siano stati ammessi nel procedimento di verifica dei crediti previsto dagli articoli 2, 4 e 5.
      4. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, il terzo, che sia parte del giudizio, deve essere chiamato a intervenire nel procedimento di prevenzione e può, con l'assistenza del difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le proprie deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini dell'accertamento del proprio diritto. Il giudizio prosegue davanti al giudice della prevenzione. In caso di revoca definitiva della cautela o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato a intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno.

Art. 4.

      1. A seguito della confisca definitiva, il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione del pubblico ministero, assunte le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione.
      2. Il cancelliere comunica alle parti interessate la data dell'udienza di verifica almeno dieci giorni prima. Innanzi al giudice delegato le parti possono farsi assistere dal difensore.
      3. Ai fini dell'accertamento dell'opponibilità dei crediti e dell'accertamento delle condizioni indicate all'articolo 1,

 

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comma 1, il giudice delegato può procedere a ulteriori indagini oltre quelle già compiute dall'ufficio che ha chiesto la misura di prevenzione.
      4. Il giudice delegato procede conseguentemente alla formazione dello stato passivo, tenendo conto anche dei crediti assistiti da diritti reali di garanzia.
      5. Lo stato passivo è depositato in cancelleria e del deposito è data notizia agli interessati dall'amministratore giudiziario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
      6. Entro dieci giorni dalla comunicazione i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale; analoga opposizione può essere proposta da ciascun creditore avverso i crediti ammessi.
      7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni fissando un'apposita udienza, della quale è data comunicazione agli interessati.
      8. Ciascuna parte può svolgere in camera di consiglio, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre i mezzi di prova. Nel caso vengano disposti d'ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari.
      9. Esaurita l'istruzione, il giudice fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie. Il tribunale decide in camera di consiglio, nei sessanta giorni successivi, con decreto, contro il quale può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di dieci giorni dalla notifica.

Art. 5.

      1. Lo stato passivo, all'esito delle opposizioni, è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere e si chiude con il decreto che lo dichiara esecutivo.
      2. Lo stato passivo è depositato in cancelleria e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze.
      3. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti fanno stato nei confronti dell'Erario.

 

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      4. Lo Stato risponde delle obbligazioni accertate nei limiti del valore dei beni confiscati.
      5. Sino al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, ai beni confiscati non si applicano i procedimenti di destinazione sociale di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
      6. In ogni caso il provvedimento di esclusione non pregiudica le ragioni del creditore nei confronti del debitore.

Art. 6.

      1. Entro il termine di novanta giorni dal provvedimento definitivo di confisca, sulla base dei crediti ammessi nello stato passivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'articolo 5 e della specificazione di quelli non ancora soddisfatti, con i rispettivi importi e con le cause di prelazione che li assistono, nonché dell'elenco dei riparti, degli accantonamenti eseguiti e degli acconti versati, l'amministratore giudiziario, dedotte le spese anticipate dallo Stato, propone un progetto di graduazione dei crediti, secondo l'ordine stabilito dal codice civile e dalle leggi speciali, e di determinazione della quota di riparto spettante a ciascun creditore, in considerazione del valore dei beni confiscati.
      2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 110 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
      3. Se necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza dell'amministratore giudiziario, dispone la stima dei beni e delle aziende confiscati.
      4. Entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della proposta, i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore delle aziende e dei beni confiscati.
      5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'amministratore giudiziario, tenuto conto delle osservazioni pervenute, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, determina il piano di riparto finale.
      6. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di riparto finale, i creditori

 

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possono propone opposizione mediante ricorso al giudice civile del luogo in cui si è svolto il procedimento di prevenzione. Il giudice tratta in modo congiunto le opposizioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale è data comunicazione agli interessati.
      7. Ciascuna parte può svolgere in camera di consiglio, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e, se l'opposizione riguarda il valore delle aziende e dei beni confiscati, proporre i mezzi di prova.
      8. Esaurita l'istruzione, il giudice fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie. Il tribunale decide in camera di consiglio, nei sessanta giorni successivi, con decreto motivato, contro il quale può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di dieci giorni dalla notifica.
      9. Divenuto definitivo il piano di riparto finale, il Ministero dell'economia e delle finanze procede senza indugio ai pagamenti dovuti. Decorso il termine di centoventi giorni senza che il medesimo Ministero abbia provveduto, ciascun creditore può adire il giudice amministrativo, che nomina un commissario per l'adempimento.
      10. In nessun caso i beni immobili confiscati possono essere sottratti ai procedimenti di destinazione sociale previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Capo II
SEQUESTRO E CONFISCA DI BENI
COSTITUITI IN AZIENDA

Art. 7.

      1. Al sequestro di azienda si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Art. 8.

      1. L'amministratore giudiziario deve allegare alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo dei creditori

 

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con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Nella redazione degli elenchi l'amministratore giudiziario si avvale delle risultanze delle scritture contabili dell'impresa, sentita la persona nei confronti della quale è proposta la misura di prevenzione o l'intestatario dell'impresa.
      2. Se dalla relazione e dagli uniti elenchi di cui al comma 1 risultano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, non può farsi luogo a dichiarazione dello stato d'insolvenza prima della definizione del procedimento di verifica dei crediti. In tale caso il giudice delegato riferisce al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla gestione dell'impresa e sulla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, si applicano le disposizioni di cui al capo III.
      3. Il giudice delegato assegna ai creditori e ai titolari di diritti reali mobiliari un termine perentorio per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti. Il decreto deve essere notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario, almeno sessanta giorni prima della scadenza del citato termine. Alle istanze di accertamento dei diritti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6.
      4. In caso di sequestro di azienda di imprenditore individuale, la domanda di verifica non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione dei termini di decadenza nei rapporti tra i creditori e la persona nei confronti della quale è proposta la misura di prevenzione o l'intestatario dell'impresa.

Art. 9.

      1. Scaduto il termine di presentazione delle istanze, ovvero quello prorogato in caso di mancata o tardiva notifica del

 

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provvedimento indicato all'articolo 8, comma 3, il giudice delegato procede all'accertamento dei diritti, della loro opponibilità al sequestro e delle condizioni stabilite all'articolo 1, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2. Dell'esito della verifica viene data comunicazione ai singoli interessati dall'amministratore giudiziario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
      2. Avverso il provvedimento di rigetto, ciascun interessato può proporre opposizione al tribunale ai sensi dell'articolo 4.
      3. All'esito delle opposizioni, il giudice delegato, compiute le opportune verifiche, approva lo stato passivo e lo dichiara esecutivo.
      4. Prima della chiusura della verifica dei crediti prevista dal comma 1, l'amministratore giudiziario, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa e autorizzato dal giudice delegato, può distribuire acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Nella distribuzione degli acconti è data preferenza ai crediti dei lavoratori subordinati e ai crediti degli imprenditori per i finanziamenti, per le vendite e le somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore della impresa nei sei mesi precedenti il sequestro.
      5. L'amministratore giudiziario, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa e del piano di ristrutturazione dell'impresa, procede, autorizzato dal giudice delegato e nel rispetto delle cause legittime di prelazione, alle ripartizioni parziali e finali delle somme disponibili in favore dei creditori ammessi allo stato passivo, nonché agli accantonamenti in relazione ai crediti per i quali vi è opposizione o che non sono stati ammessi in via definitiva.
      6. In caso di accoglimento dell'opposizione il giudice delegato dispone lo svincolo degli accantonamenti già eseguiti e la loro corresponsione. In caso di rigetto, resta fermo l'obbligo degli accantonamenti fino all'esito del procedimento di prevenzione.
 

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      7. Fino alla pronuncia di confisca sono ammesse richieste relative a ulteriori crediti quando il creditore prova di non aver potuto presentare l'istanza tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Art. 10.

      1. Dopo la confisca, lo stato passivo, contenente l'indicazione dei crediti ammessi e la specificazione di quelli non ancora soddisfatti, con i rispettivi importi e con le cause di prelazione che li assistono, nonché l'elenco dei riparti, degli accantonamenti eseguiti e degli acconti prestati, sono comunicati al competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze. Al contempo, il giudice delegato dispone la revoca degli accantonamenti e l'attribuzione delle somme al patrimonio aziendale.
      2. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti fanno stato nei confronti dell'Erario. Delle obbligazioni accertate rispondono l'affittuario e l'acquirente dell'azienda, e in via sussidiaria lo Stato, nei limiti del valore dell'azienda confiscata; entro i medesimi limiti risponde lo Stato nell'ipotesi di liquidazione dell'impresa.
      3. In ogni caso i provvedimenti di esclusione dei crediti e dei diritti dei terzi non pregiudicano le rispettive ragioni nei confronti dell'imprenditore individuale, degli eventuali soci illimitatamente responsabili e dei garanti.

Capo III
SEQUESTRO DI AZIENDA
E FALLIMENTO SUCCESSIVO
DELL'IMPRESA

Art. 11.

      1. Se dalla relazione iniziale presentata al giudice delegato risulta che l'impresa versa in stato di insolvenza, l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato, chiede al tribunale competente la dichiarazione di fallimento. Si procede

 

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analogamente se l'insolvenza sopraggiunge nel corso del procedimento di prevenzione e comunque prima della confisca.
      2. Se l'azienda in sequestro appartiene a società cooperativa, il tribunale ne dichiara il fallimento anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
      3. A seguito della dichiarazione di fallimento, il procedimento di prevenzione patrimoniale prosegue, gli effetti della confisca restano sospesi fino alla definizione della procedura concorsuale e si producono relativamente ai beni che residuano e a quelli indicati all'articolo 18, comma 3.
      4. Salvo che sia già intervenuta pronuncia che costituisce titolo nei confronti del fallimento, l'accertamento dei diritti dei terzi chiamati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, diviene improcedibile e i terzi devono riassumere i giudizi già intrapresi, ove consentito, ovvero procedere ai sensi di quanto previsto dalla normativa fallimentare.

Art. 12.

      1. I beni aziendali compresi gli eventuali accantonamenti previsti dall'articolo 9 della presente legge, sono presi in consegna dal curatore ai sensi degli articoli 84 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

Art. 13.

      1. Nel corso del procedimento di prevenzione, e salvo che sopraggiunga revoca del sequestro o della confisca, si applicano al fallimento le disposizioni del presente capo.

Art. 14.

      1. Salvo che sia diversamente disposto, nei casi in cui il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, prevede siano sentiti il curatore e il comitato dei creditori, deve essere sentito anche l'amministratore giudiziario.

 

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Art. 15.

      1. Le domande di ammissione, di separazione e di restituzione devono contenere l'attestazione prevista dall'articolo 2, comma 3. Si applica la disposizione del comma 7 dello stesso articolo.
      2. Il giudice delegato procede alla formazione dello stato passivo con l'assistenza del curatore e dell'amministratore giudiziario, e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, avvalendosi per quanto possibile anche delle eventuali verifiche compiute dal giudice delegato nel procedimento di prevenzione.
      3. I diritti sorti e le garanzie costituite successivamente al sequestro, nonché i diritti per i quali non sono state accertate le condizioni stabilite all'articolo 1, comma 1, sono ammessi al passivo a condizione che il procedimento di prevenzione si concluda con la revoca definitiva del sequestro o della confisca. Contro il provvedimento di ammissione senza riserva, l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato del procedimento di prevenzione, propone impugnazione ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il giudizio resta tuttavia sospeso fino all'esito definitivo del procedimento di prevenzione e si estingue nel caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca.
      4. L'amministratore giudiziario deve essere chiamato a comparire nel procedimento per dichiarazioni tardive di crediti e ha facoltà di opporsi all'ammissione senza riserva dei crediti inopponibili al sequestro o per i quali non ricorrono le condizioni stabilite all'articolo 1, comma 1.
      5. Qualora, successivamente alla chiusura dello stato passivo ovvero all'ammissione tardiva di un credito, si scopre che l'ammissione senza la riserva prevista dal comma 4 è stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto, o si rinvengono documenti decisivi prima ignorati, la istanza di revocazione prevista dall'articolo 102 del regio decreto 16 marzo 1942. n. 267, può essere proposta anche dal pubblico ministero o dall'amministratore

 

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giudiziario, autorizzato dal giudice delegato del procedimento di prevenzione. Il giudizio tuttavia resta sospeso sino all'esito definitivo del procedimento di prevenzione, salva la facoltà del giudice, nell'ipotesi di ripartizioni parziali, di autorizzare il sequestro conservativo se vi è il fondato timore della perdita della garanzia del credito di restituzione di cui all'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il giudizio si estingue nel caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca.

Art. 16.

      1. A seguito del provvedimento di esecutività dello stato passivo, il giudice delegato, sentito anche l'amministratore giudiziario, procede ai sensi degli articoli 104, 105, 106 e 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Per gli immobili la vendita deve essere disposta con incanto.
      2. Quando sia prevedibile che il ricavato della vendita di beni appresi al fallimento ma non oggetto di sequestro possa consentire il pagamento delle spese di procedura e l'integrale soddisfazione dei creditori, ivi compresi quelli ammessi ai sensi dell'articolo 15, comma 4, il giudice delegato ne dispone la vendita in via prioritaria.

Art. 17.

      1. Non possono fare offerte di acquisto o chiedere di partecipare alle gare, neanche per interposta persona:

          a) le persone condannate con sentenza definitiva per i delitti di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti, o per i delitti di estorsione, usura, sequestro di persona, riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e contrabbando;

          b) le persone condannate, con sentenza definitiva, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

 

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          c) le persone cui è stata applicata, nei cinque anni antecedenti, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione;

          d) il coniuge e i figli della persona nei confronti della quale è stata proposta la misura di prevenzione e dell'intestatario dei beni, nonché coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con gli stessi soggetti.

      2. La vendita dei beni immobili si svolge innanzi al giudice. Sono vietate le offerte per persona da nominare.
      3. In ogni caso il giudice delegato dispone la comunicazione, senza ritardo, all'amministratore giudiziario e al pubblico ministero del decreto di aggiudicazione. Revoca il decreto se vi è fondato timore che l'aggiudicazione è avvenuta in favore di uno dei soggetti indicati al comma 1, ovvero di persona che ha agito per loro conto.
      4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che contravviene ai divieti del comma 1 è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro.

Art. 18.

      1. Se un bene immobile sequestrato resta invenduto per tre incanti successivi, il giudice delegato ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e la vendita resta sospesa fino all'esito del procedimento di prevenzione.
      2. Fino all'esito del procedimento di prevenzione, nell'ipotesi di ripartizioni parziali i creditori ammessi ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della presente legge, sono equiparati ad ogni effetto ai creditori indicati all'articolo 113, numero 3), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
      3. Intervenuta la confisca, in ogni caso i beni rimasti invenduti per tre incanti successivi sono sottratti alla procedura fallimentare e destinati agli utilizzi previsti dalle disposizioni vigenti in tema di destinazione dei beni confiscati.

 

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Art. 19.

      1. A seguito del pagamento delle spese della procedura fallimentare e dell'integrale soddisfacimento delle ragioni dei creditori, i beni e le residue attività aziendali oggetto di confisca sono acquisiti al patrimonio dello Stato e consegnati, senza ritardo, all'amministratore giudiziario.
      2. In ogni caso l'esclusione dei crediti e dei diritti per inopponibilità al sequestro o per difetto dei presupposti di opponibilità indicati all'articolo 15, comma 4, non pregiudica le ragioni dei titolari nei confronti dell'imprenditore individuale, dei soci illimitatamente responsabili e dei garanti.

Capo IV
FALLIMENTO ANTERIORE
AL SEQUESTRO DI AZIENDA

Art. 20.

      1. Se l'azienda in sequestro è di pertinenza di un'impresa precedentemente dichiarata fallita si applicano le disposizioni di cui al capo III, in quanto compatibili.
      2. Il sequestro dell'azienda comporta la cessazione della procedura di amministrazione controllata nonché delle procedure di concordato fallimentare e di concordato preventivo, fatta eccezione per l'ipotesi di intervenuta cessione dei beni al terzo assuntore con liberazione immediata del debitore. Il decreto di sequestro è comunicato al tribunale fallimentare competente, che dichiara immediatamente il fallimento dell'impresa. Si applicano le disposizioni del comma 1.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in quanto compatibili, si applicano al sequestro di beni, il cui intestatario è stato dichiarato fallito in epoca antecedente al provvedimento definitivo di confisca.